(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 28 del 13 giugno 1995)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
  Vista  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale n. 1385 del 20
marzo 1995;
 
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
  1. All'allegato 1 del regolamento di esecuzione sulla denominazione
e le competenze degli uffici della  provincia  autonoma  di  Bolzano,
emanato  con decreto del Presidente della Giunta provinciale 8 luglio
1993, n. 25, modificato con i decreti  del  Presidente  della  Giunta
provinciale  3  dicembre  1993,  n.  42,  e  11  luglio  1994, n. 25,
integrato con decreto  del  Presidente  della  Giunta  provinciale  9
dicembre  1993,  n.  45 e dd. 11 luglio 1994, n. 25 sono apportate le
seguenti modifiche:
   a) la denominazione e le competenze degli uffici di cui  al  punto
1.4 e 1.5 sono cosi' sostituite:
    "1.4. Ufficio stampa:
     informazione  sull'attivita' della Giunta e dell'amministrazione
provinciale;
     trasmissione di informazione tra  gli  uffici  provinciali  e  i
massmedia e supporto agli uffici provinciali in questioni inerenti ai
massmedia;
     pubblicazione di riviste ed altro materiale informativo;
     contatti con i mass-media;
     incentivazione della stampa;
     controllo  del  rispetto  delle norme in materia di incarichi ai
mass-media per inserzioni pubblicitarie ed avvisi;
    1.5. Ufficio pubblici spettacoli:
     pubblici spettacoli;
     sicurezza pubblica nell'ambito di spettacoli e trattenimenti;
     verifica dell'agibilita' per locali di pubblico spettacolo;
     polizia locale urbana e rurale;
     agenzie";
   b) l'ufficio di cui al punto 1.6. e' soppresso;
   c) le competenze indicate  nell'ultima  lineetta  al  punto  17.1.
sono sostituite come segue:
    "-  iniziative  per  l'apprendimento  ed il perfezionamento della
seconda lingua e delle  lingue  straniere  relative  all'insegnamento
impartito  nelle  scuole  della  provincia,  compresi la formazione e
l'aggiornamento del personale insegnante";
   d) la denominazione dell'ufficio di cui al punto  19.1.  e'  cosi'
sostituita:
    "19.1. Ufficio mercato del lavoro";
    e)  la denominazione e le competenze dell'ufficio di cui al punto
37.3. sono cosi' sostituite:
     "37.3. Ufficio promozione turistica:
      programmazione e attuazione delle attivita' di marketing;
      concezione,  produzione  e   programmazione   dell'impiego   di
materiale pubblicitario;
      servizio stampa e assistenza dei mass-media;
     servizio informazioni;
     magazzino e servizio di diffusione del materiale pubblicitario;
     azienda speciale ''Alto Adige Promozione Turismo''";
   f) l'ufficio di cui al punto 37.4. e' soppresso;
   g)  le  competenze  dell'ufficio  di cui al punto 36.1. sono cosi'
integrate:
    "- residue funzioni del  soppresso  comitato  provinciale  per  i
prezzi";
   h)   le  competenze  dell'ufficio  di  cui  al  punto  29.5.  sono
sostituite come segue:
    "- vigilanza sull'applicazione della legislazione in  materia  di
sicurezza nei luoghi di lavoro:
     ispezione di luoghi di lavoro;
     inchieste sugli infortuni sul lavoro;
     prove e misure";
   i) e' ripristinato l'ufficio di cui al punto 29.7. con le seguenti
denominazioni e competenze:
    "29.7. Ufficio tecnico della sicurezza:
     collaudi,  verifiche,  sorveglianza  tecnica,  pareri,  prove  e
misure, autorizzazioni relative alla sicurezza di macchine,  impianti
e  apparecchiature  ed  in  particolare  di ascensori e montacarichi,
impianti e apparecchi a pressione e caldaie a vapore;
     certificati di sicurezza su  macchine,  impianti  e  prodotti  e
consulenza";
   j)  la  denominazione e le competenze degli uffici di cui al punto
24. sono sostituite come segue:
    "24. Servizio sociale";
    "24.1. Ufficio famiglia, donna e gioventu':
     programmazione,  indirizzo  coordinamento  e   controllo   degli
interventi  e  dei servizi specialistici nei settori famiglia, donna,
gioventu', devianza sociale ed immigrazione;
     aggiornamento professionale del personale e del volontariato per
i servizi sopraindicati;
     interventi per le pari opportunita' della donna;
     gestione dei servizi e delle strutture provinciali  nel  settore
dell'assistenza sociale per minori;
     contributi ad istituzioni pubbliche e private";
    "24.2. Ufficio anziani e distretti sociali:
     attuazione dei distretti sociali ed integrazione con i distretti
sanitari;
     programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo dei servizi
nel  distretto  sociale  nonche'  degli  interventi e dei servizi per
anziani;
     educazione sociale e prevenzione;
     registro   delle   istituzioni   pubbliche   di   assistenza   e
beneficienza residenziale;
     finanziamento delle spese correnti e delle spese di investimento
degli  enti  gestori  dei  servizi  sociali;  indicatori  di  costo e
controlling;
     acquisti per gli enti gestori dei servizi sociali;
     contributi ad istituzioni pubbliche e private";
    "24.3. Ufficio soggetti portatori di handicap ed invalidi civili:
     programmazione,   indirizzo,  coordinamento  e  controllo  degli
interventi e  servizi  specialistici  nei  settori  handicap,  malati
psichici, tossicodipendenza;
      aggiornamento  professionale  del  personale e del volontariato
dei servizi nei settori handicap, malati psichici, tossicodipendenza;
     contributi ad istituzioni pubbliche e private;
     pensioni per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti;
     indennita' di  accompagnamento  per  invalidi  civili  e  ciechi
civili;
     assegni integrativi e indennita' speciali per ciechi civili;
     indennita' di comunicazione per sordomuti";
    "24.4. Uffico previdenza sociale integrativa:
     previdenza integrativa a favore di casalinghe, operai stagionali
e contadini;
     pensioni per persone casalinghe;
     albo provinciale delle persone casalinghe;
     contributi  sull'assicurazione  previdenziale  volontaria  e sui
versamenti previdenziali;
     indennita'  regionale  a  favore  dei   lavoratori   disoccupati
inseriti nella lista provinciale di mobilita'";
   k) l'ufficio di cui al punto 24.5. e' soppresso;
   l) la seconda lineetta del punto 2.3. e' soppressa;
   m) al punto 23.1. e' soppressa la nona lineetta.